Forum del Prato Mosca Club: la pesca a mosca in provincia di Prato

Versione completa: No-kill "Trogola"
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Dal 2009 sono cambiate alcune cose nella zona no-kill.

Prima di tutto la pesca apre l'ultima domenica di febbraio e non più l'ultima di marzo.

Secondo le zone non sono più due ma una suddivisa in due settori: monte e valle.

Infine la lunghezza del tratto è quasi raddoppiata.


Informazioni

La zona si trova in località Luicciana (Comune di Cantagallo).

Per arrivarci da Prato dovete prendere la statale 325 in direzione Vaiano-Vernio.

Dopo circa 20 km arrivate a Mercatale di Vernio, passate il ponte sul fiume e prendete a sinistra in direzione Cantagallo (Luicciana).

Proseguite sempre in direzione Cantagallo fino a quando, dopo circa dopo 3/4 km, sulla sinistra vedete un lago a pagamento (Lago Verde).

Il Settore Valle si snoda a partire dalla confluenza del fosso di Fiumicello (subito a valle del ponte) verso monte fino alla briglia del Molin del Rosso.
Il Settore Monte a partire dalla briglia presso il Molin del Rosso verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

I permessi li rilascia la Misericordia di Luicciana.

Rimane sulla sinistra nel primo gruppo di case che trovate a Luicciana, occhio perché non si vede molto bene.

Dalla Misericordia potete tornare indietro per pescare il Settore Valle o andare avanti e pescare il Settore Monte.

La pesca è chiusa il lunedì ed il giovedì.

Il martedì la Misericordia chiude alle 13.00 quindi i permessi vanno fatti la mattina.

S
Regolamento

Art. 1
E' istituita un'area a regolamento specifico senza trattenimento del pescato per la sola pesca con esche artificiali denominata “ARS Trogola”, così localizzata: Fiume Bisenzio nel Comune di Cantagallo, a partire dalla confluenza del Fosso di Fiumicello verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Art.2
L'ARS Trogola è suddivisa in due settori di pesca denominati; Valle e Monte.
Valle: a partire dalla confluenza del fosso di Fiumicello verso monte fino alla briglia del Molin del Rosso.
Monte: a partire dalla briglia presso il Molin del Rosso verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Art. 3
E' consentita esclusivamente la pesca con un unica mosca artificiale galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato, lanciata con coda di topo galleggiante. E' altresì vietato l'uso di finali appesantiti o piombati.

Art. 4
Ogni pescatore ha l'obbligo di reimmettere in acqua il pesce senza arrecargli danno, con mano bagnata ed uso dell'apposita pinza nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo. E' vietato altresì l'uso del guadino o presacchio.

Art.5
L'esercizio della pesca nell'ARS Trogola è consentito a quanti siano in possesso della licenza di pesca in regola con i versamenti delle concessioni regionali ed al ritiro preventivo di un permesso giornaliero rilasciato a titolo gratuito.

Art. 6
Il periodo di pesca va da un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di Febbraio ad un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre.

Art.7
Nel periodo dall'ultima domenica di febbraio al 31 maggio vige un turno unico per l'intera giornata. La giornata di pesca è divisa in due turni nel periodo dal 1 giugno alla prima domenica di ottobre come di seguito elencato: a) la mattina a partire da un'ora prima della levata del sole fino alle 13.30; b) il pomeriggio a partire dalle ore 13.30 ad un'ora dopo il tramonto. Ogni pescatore potrà usufruire di un solo turno nell'arco della giornata per settore.
Per il periodo di vigenza del turno unico il numero massimo di pescatori autorizzati all'esercizio della pesca è di 5 (cinque). Per il periodo di vigenza del doppio turno il numero massimo dei pescatori autorizzati all'esercizio della pesca è di 4 (quattro) per ogni singolo turno.

Art. 8
Nel periodo di cui all'art. 6 del presente regolamento sono stabilite giornate di riposo alieutico, durante le quali vige il divieto assoluto di pesca. I giorni di riposo alieutico, fissati nella misura minima di uno per settimana, sono specificati sul permesso giornaliero.

Art. 9
Ogni pescatore, al termine del turno di pesca, deve riconsegnare il permesso, correttamente compilato in ogni sua parte, pena l'interdizione a successivi rilasci, nelle apposite strutture segnalate sul permesso giornaliero.

Art. 10
Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento ed alle vigenti normative in materia di tutela della fauna ittica e di pesca sarà soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. 7/05 e successive modifiche e integrazioni.
Cartina informativa

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