28-03-2008, 10:54 AM
Citazione:ZONA 1
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER AREA DI PESCA A REGOLAMENTO SPECIFICO
ZONA DI PESCA NO KILL CON LA MOSCA ARTIFICIALE
(in acque classificate a salmonidi)
Art. 1
E? istituita un?area a regolamento specifico senza trattenimento del pescato (No Kill) per la sola pesca con la mosca artificiale, così localizzata: Torrente Trogola nel Comune di Cantagallo, a partire dalla confluenza del Rio Ceppeta nel Rio della Trogola, verso valle fino al ponte posto sotto l?abitato di Luicciana, con uno sviluppo complessivo di circa 1.500 metri.
Art. 2
E? consentita esclusivamente la pesca con la mosca artificiale montata su amo singolo senza ardiglione o schiacciato, lanciata con coda di topo galleggiante. E? altresì vietato l?uso di finali appesantiti o piombati, come pure è vietato l?uso di esche siliconiche, streamer e jiig e mosche sommerse.
Art. 3
Ogni pescatore ha l?obbligo di reimmettere in acqua il pesce senza arrecargli danno, con mano bagnata ed uso dell?apposita pinza e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo. E? vietato altresì l?uso del guadino o presacchio.
Art. 4
L?esercizio della pesca nell?area a regolamento specifico è gratuito purché in possesso della licenza di pesca in regola con i versamenti delle concessioni regionali ed al ritiro preventivo di un permesso giornaliero rilasciato a titolo gratuito.
Art. 5
Il periodo di pesca va da un?ora prima della levata del sole dell?ultima domenica di marzo ad un?ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre.
Art. 6
Nel periodo dall?ultima domenica di marzo al 31 maggio vige un turno unico per l?intera giornata. La giornata di pesca è divisa in due turni nel periodo dal 1 giugno alla prima domenica di ottobre: a) la mattina, da un?ora prima della levata del sole fino alle 13.30; b) il pomeriggio, dalle ore 13.30 ad un?ora dopo il tramonto. Ogni pescatore potrà usufruire di un solo turno nell?arco della giornata.
Art. 7
Per il periodo di vigenza del turno unico il numero massimo di pescatori autorizzati all?esercizio della pesca è di 4 (quattro). Per il periodo di vigenza del doppio turno il numero massimo dei pescatori autorizzati all?esercizio della pesca è di 3 (tre) per ogni singolo turno.
Art. 8
Nel periodo di cui all?art. 5 del presente regolamento sono stabilite giornate di riposo alieutico, durante le quali vige il divieto assoluto di pesca. I giorni di riposo alieutico, fissati nella misura minima di uno per settimana, sono specificati sul permesso giornaliero.
Art. 9
Ogni pescatore, al termine del turno di pesca, deve riconsegnare il permesso, correttamente compilato in ogni sua parte, pena l?interdizione a successivi rilasci, nell?apposito contenitore disposto nel locale ove è stato ritirato il tesserino stesso.
Art. 10
Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento ed alle vigenti normative in materia di tutela della fauna ittica e di pesca sarà soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. 25/84 e successive modificazioni e integrazioni.