Regolamento del no kill "Trogola" 2024

La pesca nelle zone è terminata il 1 ottobre 2023 in rispetto della normativa ma soprattutto per concedere alle trote la necessaria tranquillità durante un periodo delicato come quello della frega. Riaprirà l'ultima domenica di febbraio 2024.

Articolo 1
E’ istituita una zona a regolamento specifico senza trattenimento del pescato per la sola pesca con esche artificiali denominata “ZRS Trogola”, così localizzata: Fiume Bisenzio nel Comune di Cantagallo, a partire dalla confluenza del Fosso di Fiumicello verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Articolo 2
La ZRS Trogola è suddivisa in sei zone o settori di pesca:

Articolo 3
È consentita esclusivamente la pesca a mosca con un’unica mosca artificiale galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato, lanciata con coda di topo galleggiante.

È altresì consentita la pesca con la tecnica denominata “Tenkara” sempre con un’unica mosca artificiale galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato. È sempre vietato l’uso di esche e/o finali appesantiti o piombati.

Articolo 4
Ogni pescatore ha l’obbligo di reimmettere in acqua il pesce nel più breve tempo possibile senza arrecargli danno, evitando se possibile, di toccarlo o di sollevarlo fuori dall’acqua. Si raccomanda sempre di bagnare le mani prima di ogni eventuale contatto che si renda necessario per le operazioni di slamatura. È consentito e consigliato l’uso del guadino, purché con rete gommata o siliconica. Non è ammesso portare al seguito pesce, anche se catturato in altro luogo.

Articolo 5
L’esercizio della pesca nella ZRS Trogola è consentita solo a chi è in possesso della licenza di pesca in regola con i versamenti delle concessioni regionali e del permesso giornaliero rilasciato a titolo gratuito.

Articolo 6
Il periodo di pesca va da un’ora prima della levata del sole dell’ultima domenica di febbraio ad un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre. Per tutto il periodo di pesca vige un turno unico per l’intera giornata.

Articolo 7
In tutte le zone o settori, la pesca è consentita ad una sola persona, la quale potrà, eventualmente, registrare due accompagnatori sul permesso. In ogni caso l’azione di pesca può essere svolta da un solo pescatore per volta, quindi il titolare del permesso e gli eventuali accompagnatori dovranno avvicendarsi tra loro.

Articolo 8
Ogni pescatore può svolgere la propria azione di pesca in un unico settore al giorno. Questo vale, sia per chi si registra come titolare del permesso, sia per chi viene registrato come accompagnatore.

Articolo 9
Nel periodo di cui all’art. 6 del presente regolamento sono stabilite giornate di riposo alieutico, durante le quali vige il divieto assoluto di pesca. I giorni di riposo alieutico, fissati nella misura minima di due per settimana, sono specificati sul permesso giornaliero. Fanno eccezione i casi in cui le giornate di riposo alieutico coincidono con una festività nazionale.

Articolo 10
Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento ed alle vigenti normative in materia di tutela della fauna ittica e di pesca sarà soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. 7/05 e successive modifiche e integrazioni.