Regolamento del no kill "Limentra" 2025

Articolo 1 -  Localizzazione
E’ istituita una Zona a Regolamento Specifico, senza trattenimento del pescato, per la sola pesca con esche artificiali, denominata “ ZRS Limentra”, così localizzata: Torrente Limentra nel Comune di Cantagallo, a partire dal confine regionale (valle) fino al cimitero zona Monachino (monte).

La localizzazione delle zone o settori di pesca è individuata da apposita cartellazione lungo tutto il tratto.

Articolo 2 - Zone di pesca
La ZRS Limentra è suddivisa in cinque zone di pesca denominate: zona 1, 2, 3, 4 e 5.

Le zone 1, 2, 3, sono riservate esclusivamente alla pesca con la tecnica a mosca e tenkara, mentre nelle zone 4 e 5 è consentito pescare anche con la tecnica dello spinning:

Articolo 3 - Mezzi di pesca consentiti
È consentita esclusivamente la pesca a mosca lanciata con coda di topo galleggiante e con la tecnica denominata “Tenkara”, entrambe con una sola mosca artificiale obbligatoriamente galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato. E’ sempre vietato l’uso di esche e/o finali appesantiti. 

Nelle zone 4 e 5 è altresì consentita la pesca a spinning, utilizzando esclusivamente esche artificiali rotanti ondulanti o minnow con amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato. È sempre vietato l’uso di esche siliconiche, in gomma e/o naturali. 

Non sono consentite gare e competizioni di pesca.

Articolo 4 - Catture
E’ vietato trattenere il pescato: ogni pescatore ha l’obbligo di reimmettere in acqua il pesce nel più breve tempo possibile senza arrecargli danno, evitando se possibile, di toccarlo o di sollevarlo fuori dall’acqua. È fatto obbligo di bagnare le mani prima di ogni eventuale contatto che si renda necessario per le operazioni di slamatura. È consentito e consigliato l’uso del guadino, purché con rete gommata o siliconica. Non è ammesso portare al seguito pesce, anche se catturato in altro luogo. 

Articolo 5 - Limitazioni all’accesso
L’esercizio della pesca nella ZRS Limentra è consentito solo a chi è in possesso della licenza di pesca in regola con i versamenti delle concessioni regionali e del permesso giornaliero rilasciato a titolo gratuito. 

La pesca è consentita ad un solo pescatore per ogni zona, il quale potrà, eventualmente, registrare due accompagnatori/pescatori sul permesso. In ogni caso l’azione di pesca dovrà essere svolta da un solo pescatore per volta, quindi il titolare del permesso e gli eventuali accompagnatori dovranno avvicendarsi tra loro nell'azione di pesca.

Articolo 6 - Tempi e periodi di pesca
Il periodo di pesca va da un’ora prima della levata del sole dell’ultima domenica di febbraio ad un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre. Per tutto il periodo di pesca vige un turno unico per l’intera giornata.

Ogni pescatore può svolgere la propria azione di pesca in un’unica zona al giorno. Questo vale, sia per chi si registra come titolare del permesso, sia per chi viene registrato come accompagnatore.

Nel periodo di apertura della pesca del presente regolamento sono stabilite giornate di riposo alieutico, durante le quali vige il divieto assoluto di pesca. I giorni di riposo alieutico, fissati nella misura massima di due per settimana, sono specificati sul sito informativo ufficiale. Fanno eccezione i casi in cui le giornate di riposo alieutico coincidono con una festività nazionale. 

Articolo 7 - Sanzioni
Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni previste dalla LR 7/2005 e, dove ricorra il caso, dall’art. 40 della L. 154/2016.